Chi ha diritto alla NASpI e quando spetta
L'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è il sussidio economico erogato dall'INPS a supporto dei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione. Spetta nei casi di licenziamento per motivo oggettivo o soggettivo, scadenza del contratto a tempo determinato, risoluzione consensuale in sede protetta e dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento di almeno due mensilità di stipendio o mobbing documentato).
Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI, ad eccezione del periodo di maternità tutelato (dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino). Per accedere alla prestazione sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione accreditata nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto.
Come si calcola l'importo mensile INPS
Il calcolo dell'assegno lordo mensile parte dalla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni:
- Retribuzione media fino alla soglia INPS (~1.425,21 €): la NASpI corrisponde esattamente al 75% della retribuzione media imponibile.
- Retribuzione media superiore alla soglia: si calcola il 75% della quota base, a cui si aggiunge il 25% della quota eccedente.
- Massimale lordo mensile: l'assegno non può comunque superare il tetto massimo fissato annualmente dall'INPS (pari a circa 1.550,42 € lordi).
La riduzione mensile progressiva (Décalage del 3%)
La NASpI non mantiene lo stesso importo per tutta la sua durata. A partire dal primo giorno del 6° mese di fruizione (circa 150 giorni dall'inizio dell'indennità), l'importo subisce una riduzione mensile del 3% a titolo di incentivo alla ricollocazione lavorativa.
Per i lavoratori che hanno compiuto almeno 55 anni alla data di presentazione della domanda, il décalage scatta più tardi, a partire dall'8° mese.
Durata del sussidio e termini di presentazione
La durata complessiva dell'indennità corrisponde esattamente alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, per un massimo consentito dalla legge di 104 settimane (24 mesi). Non vengono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad altri sussidi di disoccupazione.
La domanda telematica all'INPS deve essere inviata a pena di decadenza entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se inviata entro l'8° giorno, l'indennità decorre dall'8° giorno; se inviata successivamente, decorre dal giorno successivo alla data di presentazione.